ORGANIGRAMMA E STATUTO

Presidente
Gianmario Siani

Vicepresidente
Ludovica Siani

Presidente onorario
Geppino Fiorenza

Consigliere
Carmen Cafiero

Consigliere
Paolo Siani

STATUTO
Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Al fine di:

  • onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo del giovane giornalista de “II Mattino” Giancarlo Siani, barbaramente ucciso a Napoli dalla camorra il 23 settembre 1985, mentre era un bordo della sua Mehari di colore verde, per le sue coraggiose inchieste giornalistiche;
  • onorare e tenere vivo il ricordo dei giornalisti uccisi dalle mafie;
  • sostenere i giornalisti minacciati dalle mafie per aver semplicemente svolto il proprio mestiere;
  • per difendere la libertà di stampa e di espressione in ogni sua forma;
  • onorare il ricordo di tutte le vittime innocenti della criminalità, perché il loro sacrificio non sia stato vano;
  • promuovere lo sviluppo nella società di una coscienza civile, di una cittadinanza attiva per il rifiuto di qualsiasi forma di violenza e sopraffazione, anche attraverso interventi precoci sull’infanzia, a partire dai primi mille giorni di vita, soprattutto in contesti di marginalità e di disagio sociale,
    è costituita, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione denominata “GIANCARLO SIANI – ONLUS” in sigla “FGS”.
    La Fondazione assume l’acronimo “ONLUS” nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in conformità al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione è regolata dal presente statuto, le cui norme in caso di contrasto con quelle dell’atto costitutivo prevalgono.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede a Napoli alla Via Morghen n. 129. Potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all’estero.

Art. 3 – Scopi

La Fondazione è un ente non lucrativo e persegue scopi di interesse generale. La Fondazione nasce dalla volontà dei familiari di Giancarlo Siani per tenerne vivo il ricordo, specie nelle nuove generazioni. Essa, senza scopo di lucro e con l’osservanza delle norme sulle disposizioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), persegue gli scopi di solidarietà, sviluppo culturale e integrazione sociale quali:

  • l’organizzazione del Premio Giancarlo Siani dedicato agli studenti delle scuole di ogni, ordine e grado che si svolgerà ogni 23 settembre a Napoli;
  • l’organizzazione di Progetti e programmi volti allo sviluppo di una cultura della legalità.
    La Fondazione potrà, nel perseguimento dei propri fini istituzionali:
  • organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, partecipare ed altre manifestazioni pubbliche;
  • istituire borse di studio rivolte a soggetti in condizioni di disagio economico e / o sociale;
  • sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsivoglia supporto) funzionali ai fini istituzionali;
  • contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;
  • stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nella lotta contro la mafia, la delinquenza organizzata e le altre forme di criminalità;
  • effettuare formazione per promuovere e diffondere la cultura della legalità e l’educazione alla cittadinanza, metodologie, strumenti e materiali con iniziative, attività, pubblicazioni e percorsi rivolti a formatori, educatori, docenti delle scuole carcerarie, a centri di giustizia minorile e servizi sociali connessi e a operatori di scuole di ogni ordine e grado.

    La Fondazione potrà, inoltre, avvalersi di consulenze esterne in collaborazione con terzi incaricati per l’esercizio di servizi assegnati al perseguimento dei fini sociali.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità simili, scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale ed estero, per la realizzazione di gemellaggi, studi comparati e altre iniziative comuni rientranti negli interessi associativi.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero, ma prevalentemente nella Regione Campania.

La Fondazione potrà svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali che rappresentano fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

Art. 4 – Vigilanza

La vigilanza sull’attività della fondazione è rimessa alla Regione Campania come per legge.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad euro 30.000,00 (trentamila), esso costituisce il Fondo di dotazione. Tale patrimonio può incrementarsi per:

1) elargizioni corrisposte da Enti pubblici e privati ​​e da privati ​​cittadini;
2) eventuali contributi attribuiti al fondo di fornitura dalla Stato, da Enti territoriali o da Enti pubblici, anche sovranazionali;
3) assegnazione di beni da parte di Enti Pubblici di beni confiscati alla criminalità.

Per la realizzazione di progetti, programmi, opere, in conformità delle finalità statutarie, la Fondazione potrà avvalersi, altresì, delle seguenti entrate:

 

interessi a titoli di rendita e di somma in denaro presso gli istituti di credito;
dai proventi e contributi pubblici in conto esercizio derivanti dall’esecuzione di attività e progetti conformi agli scopi statutari ed alle iniziative connesse.

 

Art. 6 – Assenza di scopo di lucro

Gli eventuali utili o avanzi di gestione vengono assegnati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente collegate. Alla Fondazione è in ogni caso fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utile e meno che avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell’organizzazione, la destinazione o la distribuzione non obbligatoria imposte per legge o utilizzate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in fondatori e partecipanti.

Art. 8 – Fondatori

I fondatori sono i soggetti che hanno concorso all’atto costitutivo della Fondazione.

Art. 9 – Partecipanti

Sono partecipanti le persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche, che condividono le finalità della Fondazione contribuiscono per un arco di tempo pluriennale alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali, mediante contributi in denaro, o con l’ attribuzione di beni materiali, immateriali o con l’attività anche professionale di particolare rilievo. I soci partecipanti sono parte attiva nell’attività della Fondazione essendo coinvolti nelle iniziative della stessa seconda le forme che di volta in volta si riterranno più opportune. I soci partecipanti non hanno rappresentanza negli organi della Fondazione. La qualifica di partecipante viene attribuita in armonia con il principio di non discriminazione ed esito di delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e per tutto il tempo per cui il contributo è versato. La perdita della qualifica viene anch’essa disposta dal Consiglio Direttivo ed a maggioranza semplice.

Art. 10 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione
a. Il Presidente della Fondazione;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il collegio dei Revisori, ove istituito;
d. Il Presidente Onorario.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri: oltre al Presidente della Fondazione ne fanno parte di diritto i soci fondatori i quali, tutti, restano in carica per tutta la durata della fondazione. Ai fondatori è data la facoltà di nominare autonomamente eventuali subentranti nella carica, e nella qualità, in caso di lori rinuncia od impedimento. Gli altri consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Esso è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della seduta salvo motivi di urgenza, dal Presidente della Fondazione per via telematica ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, e, comunque, almeno due volte all’anno, allo scopo di procedere alle programmazioni delle iniziativa e per deliberare in ordine all’approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio Direttivo deve, altresì, essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno richiesta almeno un terzo dei suoi componenti ovvero su richiesta del Presidente Onorario. Le deliberazioni sono state assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti ed il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Spettano al Consiglio Direttivo i poteri inerenti la individuazione dei programmi per il proseguimento dei fini della Fondazione. Tra i compiti del Consiglio è, altresì, compreso quello di apportare modifiche al presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare ad uno o più dei suoi componenti compiti specifici relativi alla gestione della Fondazione, per singoli affari, per settori di attività ovvero relativi all’esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Art. 12 – Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con messaggio di posta elettronica spedita con almeno sette giorni di preavviso o – in caso di urgenza – con tre giorni di preavviso. Anche qualora le formalità di cui al precedente comma non siano rispettati, il Consiglio in composizione totalitaria è validamente costituito ed atto a deliberare. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora di svolgimento dell’assise e l’ordine del giorno della discussione. È possibile indicare una seconda convocazione. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza semplice dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, tranne per quello che attiene allo scioglimento della Fondazione per cui è prevista la maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, stesso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto esclusivamente tra i Fondatori. Il Consiglio Direttivo individua un membro con funzioni vicarie del Presidente, in caso di mancanza o di impedimento. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; esercita i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione soltanto nell’esecuzione delle iniziative dirette alla individuazione degli scopi statutari, dei programmi di attività e delle deliberazioni del Comitato Direttivo; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento amministrativo della Fondazione; espone al Consiglio Direttivo le linee programmatiche relative alle attività di perseguimento dei fini; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo; può partecipare alle loro sedute con voto consultivo; può esprimere pareri, dare indicazioni, sollecitare iniziative agli organi della Fondazione per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 15 – Gratuità delle prestazioni degli Organi

I componenti degli Organi della Fondazione non percepiscono, né direttamente, né indirettamente, alcun compenso per l’attività svolta.

Art. 16 – Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo può nominare un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro. L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale. Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni della legge vigente, il Consiglio Direttivo nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro o ad società di revisione legale.

Art. 17 – Preventivi – Consuntivi – Avanzi di Amministrazione

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ciascun anno mentre il consuntivo deve essere approvato entro il termine massimo del 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio, che coincidono con l’anno solare. La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di amministrazione che dovranno obbligatoriamente accantonarsi nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 – Scioglimento

La Fondazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o costituirà riserve vincolate ai fini istituzionali. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, devolverà ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione, sarà devoluto prioritariamente ad Eventi avente finalità analoghe a quelle statuarie della fondazione, sempre sentendo il citato organismo di controllo.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al codice civile e al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.